Omissioni nel DGUE: quando la mancata dichiarazione può incidere sulla gara

Omissioni nel DGUE: quando la mancata dichiarazione può incidere sulla gara

Il Consiglio di Stato n. 5818/2026 chiarisce il rapporto tra omissioni dichiarative, grave illecito professionale, FVOE e misure di self-cleaning

15 Settembre 2026

Per chi prepara offerte e documentazione di gara, il tema delle dichiarazioni nel DGUE è tutt’altro che formale. Un’omissione può incidere sulla valutazione dell’impresa, ma il Codice dei Contratti non permette alle Stazioni Appaltanti di trasformare ogni minima omissione in una squalifica automatica dell’impresa.

È questo il punto centrale della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5818 del 16 luglio 2026.
La decisione conferma che l’omissione dichiarativa va letta nel contesto della disciplina del grave illecito professionale e valutata in concreto dalla stazione appaltante.

Il passaggio decisivo non è quindi chiedersi soltanto se “manca una dichiarazione”, ma capire quale fatto è stato omesso, se quel fatto era conoscibile attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e quale incidenza abbia sull’affidabilità del concorrente.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato n. 5818/2026

La controversia nasce da una procedura indetta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’affidamento, per 36 mesi, del servizio di vigilanza armata presso alcune sedi ministeriali. Il valore complessivo della gara era di circa 3,78 milioni di euro, IVA esclusa, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Dopo l’aggiudicazione, la seconda classificata ha contestato la posizione dell’impresa vincitrice. La questione riguardava una misura cautelare che aveva colpito l’allora legale rappresentante dell’aggiudicataria, lo stesso soggetto che aveva sottoscritto il DGUE. Si trattava di un divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, disposto nell’ambito di un’indagine penale e successivamente revocato.

La società non aveva comunicato inizialmente la vicenda alla stazione appaltante. A seguito del ricorso, il Ministero ha quindi riesaminato la posizione dell’aggiudicataria e, al termine dell’istruttoria, ne ha confermato l’affidabilità professionale e l’aggiudicazione. Il TAR Lazio ha ritenuto legittima questa valutazione; il Consiglio di Stato, investito dell’appello, ha confermato la decisione.

Omissione dichiarativa ed esclusione automatica

La sentenza fissa un principio importante per gli uffici gare: la mancata dichiarazione di una circostanza rilevante non è, in sé, una fattispecie che produce l’esclusione immediata.

L’omissione deve invece concorrere al giudizio di affidabilità dell’operatore insieme al fatto non dichiarato, purché si tratti di una circostanza non autonomamente desumibile dal FVOE.

SituazioneValutazione richiestaEsito
Omissione nel DGUEVa considerata insieme al fatto omesso, se la circostanza non è autonomamente ricavabile dal FVOE.Nessuna esclusione automatica
Grave illecito professionaleLa stazione appaltante valuta gravità, rilevanza e incidenza sull’affidabilità nei limiti tipizzati dall’art. 98.Causa di esclusione non automatica
Misure di self-cleaningDevono essere esaminate in concreto per verificare se l’operatore abbia adottato misure idonee a ristabilire la propria affidabilità.Possono sostenere l’ammissione

Grave illecito professionale: cosa cambia con il D.Lgs. 36/2023

La pronuncia è utile anche perché mette a confronto il Codice vigente con il precedente D.Lgs. 50/2016. Nel vecchio sistema il grave illecito professionale funzionava come una fattispecie molto più aperta: potevano assumere rilievo numerose circostanze della vita professionale dell’impresa, purché ritenute idonee a incidere sulla sua affidabilità.

Con il D.Lgs. 36/2023 il perimetro è stato reso più definito. L’art. 98 individua le fattispecie che possono integrare il grave illecito professionale, i soggetti cui i fatti devono essere riferibili, i mezzi di prova e i criteri che guidano la valutazione della stazione appaltante. La discrezionalità amministrativa resta, ma non può essere utilizzata per creare nuove cause di esclusione al di fuori delle ipotesi previste dal Codice.

Per le imprese questo significa maggiore prevedibilità, senza però ridurne i doveri.

La documentazione di gara deve comunque consentire alla stazione appaltante di svolgere una valutazione completa e consapevole quando esistono fatti potenzialmente rilevanti.

Persone fisiche ed operatore economico: i casi di contagio

Un altro passaggio rilevante riguarda il rapporto tra le condotte delle persone fisiche e la posizione dell’operatore economico. Il Consiglio di Stato ricorda che, in base all’art. 98, comma 1, il grave illecito professionale rileva, di regola, se è compiuto dall’operatore economico offerente.

Il cosiddetto “contagio” tra fatti riferibili a persone fisiche e impresa opera soltanto nelle ipotesi tassativamente individuate dall’art. 98, comma 3, lettere g) e h), in relazione ai soggetti indicati dall’art. 94, comma 3.

Non è quindi corretto presumere che qualsiasi vicenda personale di un amministratore o di un esponente aziendale determini automaticamente una causa di esclusione per la società.

Resta però necessario verificare, caso per caso, se il fatto rientri nelle fattispecie tipizzate e quale incidenza abbia sulla valutazione complessiva del concorrente.

  • Non è quindi corretto presumere che qualsiasi vicenda personale di un amministratore o di un esponente aziendale determini automaticamente una causa di esclusione per la società.

    Resta però necessario verificare, caso per caso, se il fatto rientri nelle fattispecie tipizzate e quale incidenza abbia sulla valutazione complessiva del concorrente.

Il ruolo del FVOE negli obblighi dichiarativi

Il riferimento al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è particolarmente importante sul piano operativo. La sentenza collega la rilevanza dell’omissione alla circostanza che il fatto non sia autonomamente ricavabile dal FVOE.

Ricordiamo di seguito i documenti e le informazioni che possono essere acquisiti attraverso il FVOE dagli Enti certificanti competenti, utili per la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 del D.lgs 36/2023, con l’indicazione dei tempi necessari per la loro acquisizione.

Stato disponibilitàDocumento di integrazioneEnte CertificanteSincrono/AsincronoTempi di rilascio
DISPONIBILEVERIFICA DELL’ADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTIANACSincronoImmediato
DISPONIBILEDATI REDDITUALI PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONEAgenzia delle EntrateAsincrono24 ore
DISPONIBILECARICHI FISCALI DEFINITIVAMENTE ACCERTATIAgenzia delle EntrateAsincrono10 gg lavorativi
DISPONIBILECARICHI FISCALI PENDENTIAgenzia delle EntrateAsincrono30 gg solari
DISPONIBILEESTRATTO CASELLARIO DELLE IMPRESEANACSincronoImmediato
DISPONIBILEVISURA REGISTRO IMPRESECCIAASincronoImmediato
DISPONIBILEBILANCIOCCIAASincronoImmediato
DISPONIBILECONSISTENZA MEDIA PERSONALEINPSSincronoImmediato
DISPONIBILECEL MAEMinistero degli Affari EsteriSincronoImmediato
DISPONIBILEPROSPETTO INFORMATIVO DISABILIMinistero del lavoro / servizio territorialeSincronoImmediato
DISPONIBILEWHITE LIST ANTIMAFIAMinistero dell’internoSincronoImmediato
DISPONIBILECOMUNICAZIONE ANTIMAFIAMinistero dell’InternoAsincrono5 giorni
DISPONIBILECERTIFICATO INTEGRALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIOMinistero della GiustiziaAsincrono2 ore
DISPONIBILEANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATOMinistero della Giustizia – AnagrafeAsincrono2 ore
DISPONIBILEPROVVEDIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DISPONIBILERAPPORTO DI GENEREOPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoroSincronoImmediato

Un ufficio gare dovrebbe quindi imporsi una domanda molto concreta:

l’informazione è effettivamente e autonomamente accessibile alla stazione appaltante attraverso il FVOE?

Se la risposta non è sicura, il rischio dichiarativo aumenta.

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Self-cleaning: non una formula, ma una verifica sostanziale

Nel caso deciso, la conferma dell’aggiudicazione è stata sostenuta anche dalle misure correttive adottate dall’impresa. Dopo aver appreso della vicenda, la società aveva rimosso il soggetto coinvolto dal ruolo aziendale, adottato un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con relativo codice etico e avviato una verifica generale delle proprie prassi interne nel settore interessato dalle contestazioni.

La stazione appaltante ha ritenuto queste misure idonee a sostenere un giudizio positivo di affidabilità.
Il Consiglio di Stato ha confermato che il sindacato del giudice su una valutazione di questo tipo non consiste nel sostituire la propria scelta a quella dell’amministrazione: interviene quando emergono travisamenti dei fatti, macroscopiche carenze di motivazione o una manifesta irragionevolezza della decisione.

È quindi decisiva la qualità dell’istruttoria.
Il RUP deve ricostruire il fatto storico, considerare il comportamento dichiarativo dell’impresa, valutare le misure adottate e spiegare perché, nonostante la vicenda emersa, l’operatore possa essere ritenuto affidabile oppure debba essere escluso.

Cosa cambia per imprese e stazioni appaltanti

Per gli operatori economiciPer RUP e stazioni appaltanti
  • non trattare il DGUE come una formalità;
  • mappare le vicende potenzialmente rilevanti e verificare quali dati siano realmente disponibili nel FVOE;
  • documentare tempestivamente le misure di self-cleaning e la loro effettiva attuazione;
  • evitare dichiarazioni parziali o ambigue che impediscano alla PA una valutazione completa.
  • distinguere tra mera incompletezza e circostanza realmente rilevante ai fini dell’affidabilità;
  • verificare se il fatto omesso sia autonomamente desumibile dal FVOE;
  • evitare automatismi espulsivi non previsti dal Codice;
  • valutare insieme fatto, condotta dichiarativa e misure correttive; motivare l’esito.

Il punto operativo della sentenza 5818/2026

La sentenza n. 5818/2026 non riduce l’importanza delle dichiarazioni rese in gara. Al contrario, chiarisce che il loro peso va valutato in modo sostanziale e coerente con il nuovo impianto del Codice.

L’omissione nel DGUE non è una scorciatoia verso l’esclusione automatica, ma può diventare un elemento significativo nel giudizio sull’affidabilità quando impedisce alla stazione appaltante di conoscere e valutare un fatto rilevante.

Allo stesso tempo, il grave illecito professionale non può essere ricostruito attraverso categorie aperte o automatismi: occorre restare nel perimetro dell’art. 98 e motivare la decisione sulla base del caso concreto.

Per le imprese, il messaggio è semplice: trasparenza, verifica preventiva delle informazioni e tracciabilità delle misure correttive restano gli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di contestazioni.

Per le amministrazioni, il punto è altrettanto chiaro: non basta individuare un’omissione, bisogna dimostrare perché quella omissione, insieme al fatto sottostante, incide oppure non incide sull’affidabilità del concorrente.

  • Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16 luglio 2026, n. 5818.
  • D.Lgs. 36/2023, artt. 95 e 98 (cause di esclusione non automatiche e grave illecito professionale).
  • D.Lgs. 36/2023, art. 94, comma 3, per l’individuazione dei soggetti rilevanti nelle ipotesi richiamate dall’art. 98, comma 3, lett. g) e h).
  • Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), richiamato dalla sentenza ai fini della valutazione dell’omissione dichiarativa.