
Quinto d’obbligo negli appalti e qualificazione SOA: attenzione al valore massimo per non rischiare l’esclusione
Consiglio di Stato, Sezione V | Sentenza 27 aprile 2026, n. 3278
6 Ottobre 2026
Il caso: lavori stradali e qualificazione insufficiente sul valore massimo
La controversia nasce da una procedura aperta per lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale di strade provinciali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare indicava un valore globale stimato pari a 14.779.542,07 euro, comprensivo del quinto d’obbligo.
Il raggruppamento secondo classificato ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che l’impresa vincitrice non disponesse di una qualificazione adeguata all’intero valore della commessa. L’aggiudicataria, anche sommando le attestazioni SOA utilizzate in avvalimento, poteva coprire un importo massimo inferiore al valore globale indicato dalla legge di gara.
Il TAR Abruzzo aveva respinto il ricorso, considerando la previsione del quinto sostanzialmente teorica e valorizzando l’assenza di una copertura finanziaria specifica. Il Consiglio di Stato ha riformato questa lettura, accolto l’appello principale e annullato l’aggiudicazione.
Il quinto d’obbligo nel Codice degli Appalti non è un automatismo implicito
L’articolo 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di prevedere, nei documenti di gara iniziali, la possibilità di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, mantenendo le condizioni originarie.
Il passaggio decisivo è proprio la previsione nella lex specialis. Il quinto d’obbligo non è una facoltà sempre disponibile e indipendente dagli atti di gara: quando viene inserito come opzione, diventa parte del perimetro contrattuale conoscibile dal mercato fin dall’inizio.
Valore stimato: perché il quinto deve essere conteggiato
L’articolo 14, comma 4, del Codice stabilisce che il valore stimato dell’appalto è determinato sulla base dell’importo massimo complessivamente pagabile, al netto dell’IVA, includendo le opzioni e i rinnovi espressamente previsti nei documenti di gara.
Da questa regola il Consiglio di Stato ricava una conseguenza diretta: se la stazione appaltante ha configurato il quinto d’obbligo come opzione, il relativo importo deve entrare nel valore massimo della procedura.
La qualificazione va misurata sul massimo impegno contrattuale
La qualificazione non è un adempimento formale. Serve a verificare che l’impresa possieda capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa adeguata alle prestazioni che potrà essere chiamata a eseguire.
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Per questo, secondo la sentenza, i requisiti devono essere calibrati sul valore contrattuale massimo ipotizzabile. Negli appalti di lavori assume rilievo anche l’articolo 30 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, che richiede il possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori.
Un operatore qualificato soltanto per il contratto base non può essere considerato idoneo se la legge di gara consente alla stazione appaltante di imporgli un’estensione che porta il valore oltre la classifica posseduta. La verifica deve essere svolta ex ante, al momento della partecipazione.

Base d’asta, valore stimato e copertura finanziaria: tre piani diversi
| Voce | Che cosa rappresenta | Effetto operativo |
| Base d’asta | Valore della prestazione principale sottoposta alla competizione economica. | È il riferimento immediato per l’offerta, ma non esaurisce il valore potenziale del contratto. |
| Valore stimato | Importo massimo pagabile, comprensivo delle opzioni e dei rinnovi previsti. | Determina il perimetro economico complessivo e incide sulla qualificazione richiesta. |
| Copertura finanziaria | Disponibilità e impegno delle risorse necessarie per sostenere la spesa. | Rileva per l’attivazione concreta dell’opzione, ma non elimina gli effetti della clausola nella fase di gara. |
Cosa devono controllare le imprese
Quinto d’obbligo negli appalti: cosa insegna la sentenza n. 3278/2026
Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale ed annullato l’aggiudicazione.
La ragione decisiva è stata il mancato possesso della qualificazione richiesta rispetto al valore globale stimato della procedura.
La Provincia e l’impresa aggiudicataria sono state condannate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori e spese di legge.




